1. Gli Ordini professionali sono organizzati territorialmente secondo i loro statuti,
a) il consiglio nazionale;
b) il presidente;
c) il comitato esecutivo.
3. Il consiglio nazionale è eletto dai consigli locali e resta in carica per quattro anni. Il presidente è eletto dal consiglio nazionale, tra i componenti dello stesso, con la maggioranza assoluta dei voti.
4. Il comitato esecutivo è composto dal presidente e da quattro membri ed è eletto dal consiglio nazionale a maggioranza assoluta dei voti. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 3, stabilisce la ripartizione delle funzioni tra gli organi di cui al comma 2 del presente articolo.
5. Presso ciascun Ordine, è costituito, per il controllo dei bilanci e della gestione, un collegio dei revisori dei conti di cui fa parte almeno un iscritto all'albo nazionale dei revisori contabili.
6. I collegi di cui al comma 5 sono eletti per tre anni dal consiglio nazionale, a maggioranza assoluta dei voti; è escluso il voto plurimo.
7. I componenti degli organi di cui al presente articolo non sono eleggibili per più di due mandati consecutivi.