Art. 62.
(Organi degli Ordini professionali).

      1. Gli Ordini professionali sono organizzati territorialmente secondo i loro statuti,

 

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che possono prevedere coordinamenti regionali degli ordini locali.
      2. Gli organi di governo degli Ordini professionali a livello nazionale sono:

          a) il consiglio nazionale;

          b) il presidente;

          c) il comitato esecutivo.

      3. Il consiglio nazionale è eletto dai consigli locali e resta in carica per quattro anni. Il presidente è eletto dal consiglio nazionale, tra i componenti dello stesso, con la maggioranza assoluta dei voti.
      4. Il comitato esecutivo è composto dal presidente e da quattro membri ed è eletto dal consiglio nazionale a maggioranza assoluta dei voti. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 3, stabilisce la ripartizione delle funzioni tra gli organi di cui al comma 2 del presente articolo.
      5. Presso ciascun Ordine, è costituito, per il controllo dei bilanci e della gestione, un collegio dei revisori dei conti di cui fa parte almeno un iscritto all'albo nazionale dei revisori contabili.
      6. I collegi di cui al comma 5 sono eletti per tre anni dal consiglio nazionale, a maggioranza assoluta dei voti; è escluso il voto plurimo.
      7. I componenti degli organi di cui al presente articolo non sono eleggibili per più di due mandati consecutivi.